Nel BUR n. 75/2024 del 13 marzo 2024, è stata pubblicata la deliberazione con la quale la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato i requisiti generali, procedurali, organizzativi, strutturali, igienico-sanitari e tecnologici che la farmacia deve possedere ai fini dello svolgimento delle prestazioni di farmacia dei servizi di cui al d.lgs. 153/2009 (d’ora in avanti anche solo Provvedimento).
Il ruolo della Farmacia
In tale Provvedimento, la Regione ha riconosciuto il ruolo sempre più centrale che la farmacia ha assunto e assumerà nel sistema sanitario emiliano-romagnolo.
Oltre a continuare a essere un attore fondamentale nella distribuzione dei farmaci, la farmacia dovrà diventare sempre più un punto di erogazione di assistenza sanitaria, soprattutto nelle zone lontane dai presidi ambulatoriali o ospedalieri.
Per farlo, dovrà migliorare continuamente la qualità dei servizi offerti per soddisfare al meglio le esigenze sanitarie della collettività di riferimento, in un’ottica di innovazione e ottimizzazione delle prestazioni erogate.
Nuovi obiettivi, nuovi requisiti
È in quest’ottica che la Regione Emilia Romagna ha aggiornato, con il Provvedimento, i requisiti per l’erogazione delle prestazioni della farmacia dei servizi.
Il raggiungimento di questi nuovi requisiti richiederà impegno e investimenti da parte delle farmacie.
Le farmacie che erogano già servizi
La farmacie che già erogano prestazioni della farmacia dei servizi dovranno comunicare all’Autorità che ha rilasciato loro l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio quali servizi offrono.
Tale comunicazione dovrà essere inviata entro 90 giorni dall’approvazione del Provvedimento.
Le farmacie dovranno inoltre attestare il rispetto dei requisiti previsti dal Provvedimento.
Deroga e termini di adeguamento
Laddove le farmacie che già erogano prestazioni della farmacia dei servizi non rispettino tutti i (nuovi) requisiti richiesti dal Provvedimento, dovranno adeguarsi entro 3 anni dall’approvazione dello stesso, dandone comunicazione al Comune.
Nel lasso di tempo necessario per l’adeguamento, le farmacie che non rispettano tutti i (nuovi) requisiti potranno ottenere una deroga, che consentirà loro di continuare a erogare le attività della farmacia dei servizi già avviate.
La deroga avrà durata massima di tre anni dalla data di approvazione del Provvedimento e verrà meno in caso di trasferimento della farmacia in altri locali o di annessione di locali distaccati.
Nuove farmacie, trasferimenti e annessione di locali distaccati
Le farmacie che verranno aperte e/o che si trasferiranno in locali nuovi e/o che annetteranno locali distaccati, dopo l’approvazione del Provvedimento, dovranno invece dichiarare – rispettivamente nell’istanza di apertura ed esercizio dell’attività, di trasferimento dei locali e di utilizzo di locali distaccati – di possedere i requisiti dettati dal provvedimento di cui sopra, in relazione alle prestazioni di farmacia dei servizi che intendono svolgere.
Per queste ultime, quindi, non sono previste deroghe.
Il Provvedimento è consultabile sul BUR della Regione Emilia Romagna qui
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