Il termine per appellare una sentenza civile

L’appello è il mezzo di impugnazione ordinario delle sentenze di primo grado. E’ lo strumento attraverso il quale è possibile chiedere che una sentenza errata venga riformata e, quindi, “corretta”. 

Il nostro ordinamento fissa degli stringenti “limiti temporali”, entro i quali è possibile proporre l’appello. Se il termine spira senza che sia stata tempestivamente proposta l’impugnazione, la sentenza passerà in giudicato.

I termini dettati dal codice di procedura civile sono due: uno breve e uno lungo. 

Come si dirà meglio oltre, l’appello deve essere proposto entro il termine che scade per primo, altrimenti la sentenza passerà in giudicato.

Il termine breve  

E’ di 30 giorni (art. 325 c.p.c.).

E’ perentorio e, quindi, non prorogabile (art.326 c.p.c.).

Decorre dalla notifica della sentenza (art. 325 c.p.c.).

La notifica della sentenza è “eventuale” essendo rimessa alla discrezionalità della parte interessata. 

Laddove la parte interessata – per una scelta di opportunità – preferisca non notificare la sentenza, il termine breve non inizierà mai a decorrere.

Non tutte le notifiche della sentenza sono inidonee a far decorrere il termine breve.

Ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, è infatti necessario che la sentenza sia notificata su istanza di parte (art. 285 c.p.c.) al procuratore avversario costituito in giudizio (art. 170 c.p.c.), oppure alla parte personalmente, laddove questa sia contumace (art. 292 c.p.c.).

Il termine breve decorre sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione dallo stesso momento: quello in cui si perfezione in procedimento notificatorio per il destinatario.

La comunicazione della sentenza che il cancelliere effettua alle parti costituite ai sensi dell’art. 133 c.p.c. (che talvolta viene scambiata con la notificazione della sentenza) non è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione breve salvo eccezioni (di cui non viene dato conto, per brevità in questa nota)

Il termine lungo

E’ il termine di decadenza dalla impugnazione (art. 327 c.p.c.).

E’ di 6 mesi e decorre dalla data di pubblicazione della sentenza.

Sussiste indipendentemente dalla notificazione della sentenza.

Se spira inutilmente, non sarà più possibile appellare.

Quindi: qual’è il termine da rispettare ?

Per proporre appello, il termine da rispettare è uno solo ed è quello che scade prima.

Proviamo a schematizzare:

Se non vi è notificazione della sentenza, il termine da rispettare è solo quello lungo (art.327 c.p.c.).

Se vi è notificazione della sentenza invece si deve rispettare il termine che scade per primo.

Facciamo un esempio:

– se la sentenza è notificata una settimana dopo la sua pubblicazione, il termine da rispettare sarà quello breve di 30 giorni (il termine breve in questo caso, infatti, scade ben prima di quello lungo che quindi non rileva);

– se la sentenza è notificata 5 mesi e 10 giorni dopo sua pubblicazione, il termine da rispettare sarà quello lungo (il termine lungo in questo caso scade prima di quello breve, che quindi non rileva).

La sospensione feriale

Il termine per appellare è soggetto alla sospensione feriale. Per cui, nel calcolare la relativa scadenza  il mese di agosto non si computa.

Si evidenza però che tutti gli “affari civili” sono soggetti a sospensione feriale (per le esclusioni si veda per esempio l’art. 92 del Regio decreto 12/1941che elenca gli affari civili trattati nel periodo feriale).

Nota: Quelle che precedono sono solo delle considerazioni di carattere generale, peraltro soggette ad eccezioni di cui non si è potuto dare conto nella presente nota. Pertanto, non si assume alcuna responsabilità in merito alle stesse. Viste le pesanti conseguenze derivanti dalla mancata impugnazione di una sentenza nel termine, si consiglia di verificare attentamente il termine per appellare, caso per caso, affidandosi a esperti.

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