In genere, la prima cosa da fare è costituire in mora il debitore. Senza la costituzione in mora, infatti, il ritardo si ritiene tollerato e quindi non è produttivo di conseguenze per il debitore.
Sussistono però eccezioni, casi nei quali la costituzione in mora non è necessaria.
Tra questi vi sono, per esempio, quelli in cui il debito deriva da fatto illecito, oppure quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione, oppure quando è scaduto il termine e la prestazione doveva essere eseguita al domicilio del creditore (obbligazioni cd. portables tra cui ci sono i pagamenti di a cui all’art.1182, comma3, cc)
Come si effettua una costituzione in mora?
L’art. 1219 c.c. dispone che <<il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto>>.
Pertanto, il creditore dovrà:
- Predisporre una richiesta scritta.
Non sono necessarie formule solenni per la costituzione in mora.
Nel testo il creditore deve manifestare chiaramente la sua volontà di soddisfare il suo diritto.
Non sono idonee a costituire in mora missive con le quali il creditore formuli una generica riserva di far valere il diritto o di agire successivamente.
La missiva di costituzione in mora può essere inviata anche da un rappresentante del creditore
- Inviare la richiesta scritta al debitore.
La richiesta scritta che determina la costituzione in mora è un atto recettizio.
Pertanto, per produrre i suoi effetti giuridici, è necessario che sia indirizzata al debitore non essendo rilevante il fatto che costui ne abbia comunque avuto conoscenza.
Quali sono gli effetti della costituzione in mora ?
Gli effetti giuridici che la costituzione in mora del debitore sono molteplici ed estremamente rilevanti.
I principali sono:
- Diritto del creditore di ottenere il risarcimento del danno per il ritardo nell’adempimento (art. 1223 c.c.);
- nelle obbligazioni pecuniarie, diritto del creditore di ottenere gli interessi legali (per le transazioni commerciali di cui Dlgs 231/02 non è necessaria costituzione in mora);
- Effetti sul rischio (art. 1221 c.c.);
- Interruzione della prescrizione per diritti (art. 2943 c.c.).
10 ottobre 2024
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