Riporto qui di seguito alcune brevi considerazioni sul termine di prescrizione del diritto al risarcimento danni da fatto illecito.
Innanzitutto, ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile, un fatto illecito è <<qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto>>
La verificazione di un fatto illecito (come per esempio una lesione fisica o un danneggiamento di un bene materiale) obbliga, quindi, colui che l’ha commesso a risarcire il pregiudizio arrecato.
La prescrizione
Come è noto, la prescrizione è un istituto giuridico in forza del quale un diritto si estingue se il suo titolare non lo esercita per un determinato tempo stabilito dalla legge.
Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione: tra i diritti non soggetti a prescrizione vi sono, per esempio, quelli indisponibili, come quelli relativi allo stato e capacità delle persone o i diritti della personalità.
Sono, invece, soggetti a prescrizione, per esempio, i diritti soggettivi di credito, come quello al risarcimento del danno.
Da quando decorre la prescrizione?
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 C.C.).
Pertanto, per quanto riguarda il diritto al risarcimento danni da fatto illecito, la prescrizione decorre dal momento in cui il danno si verifica (e quindi si manifesta all’esterno) e non da quello in cui è stato realizzato ciò che lo ha prodotto.
Quanto sopra vale nel caso in cui il danno è generato da un atto o un fatto istantaneo.
Nel caso in cui ciò che genera il danno abbia carattere permanente, invece, il termine di prescrizione del relativo diritto decorre giorno per giorno, a mano a mano che i danni stessi si verificano manifestandosi all’esterno (Cassazione Civile sentenza n. 14861/2000).
Due esempi:
Nel caso di un sinistro che abbia provocato un danno alla persona, come per esempio una ferita, la prescrizione del relativo diritto al risarcimento decorre dal momento di verificazione della lesione.
Nel caso però di danni provocati da emotrasfusioni, visto che il danno da queste prodotto richiede conoscenze e accertamenti, la prescrizione decorre dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita (Cassazione Civile a Sezioni Unite sentenze n. 583 e 584 del 2008).
In tema di proprietà edilizia, invece, la violazione delle norme edilizie sulle distanze e/o sull’altezza dei fabbricati costituisce un illecito permanente, trattandosi di attività perdurante nel tempo e comportante la compromissione ininterrotta del diritto altrui, relativamente al quale il diritto al risarcimento del danno sorge con l’inizio del fatto illecito generatore del danno, rinnovandosi di momento in momento, onde la prescrizione di quel diritto ha inizio da ciascun giorno rispetto al danno già verificatosi (Tribunale Padova Sez. I, 13/06/2017).
Quando si prescrive il diritto al risarcimento danni da fatto illecito ?
L’art. 2947 del Codice Civile dispone che: il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Il termine di prescrizione è invece di due anni per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie.
In ogni caso, se il fatto illecito che ha prodotto il danno è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, di quella di cinque e di due anni di cui sopra, questa si applica anche all’azione civile.
Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque o due anni, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
In altre parole:
se il fatto illecito generatore del danno non è considerato dalla legge come reato il termine di prescrizione del relativo risarcimento danni sarà di anni cinque (in generale) o di anni due (se il danno è prodotto dalla circolazione di veicoli).
Se invece il fatto illecito generatore del danno è considerato dalla legge come reato, allora il termine di prescrizione del relativo risarcimento danni sarà quello eventualmente maggiore a anni cinque, previsto per il reato.
Per esempio, se il fatto illecito è una lesione volontaria che integra anche il reato di cui all’art. 582, comma 1, c.p. il termine di prescrizione del relativo risarcimento danni sarà quello del reato ossia di sei anni (visto il combinato disposto degli artt. 2947, ultimo comma, c.c. 157, primo comma c.p. e 582, comma 1 c.p.).
Se vi è stato un urto involontario tra veicoli con solo danneggiamento di mezzi, il termine di prescrizione del relativo risarcimento danni sarà di anni due. Troverà, infatti, applicazione l’art. 2947 c.c. non prevedendo il nostro ordinamento il danneggiamento colposo quale reato.
E se il fatto illecito integra un reato procedibile a querela ma questa non è stata proposta?
La Giurisprudenza (dopo diverse oscillazioni) con una pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite (18/11/2008, n. 27337) sembra essersi assestata nel ritenere che <<Qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all’azione risarcitoria si applica l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, terzo comma, prima parte, cod. civ.) perché il giudice, in sede civile, accerti “incidenter tantum”, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato. >>
In conclusione: il termine di prescrizione di un risarcimento danni da fatto illecito può variare e dipende dalle circostanze del caso concreto.
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