Superbonus 110%: risarcimento danni per lavori fatti male, impresa inadempiente e perdita dell’agevolazione

Dalla sua introduzione nel 2020, la misura del “Superbonus 110%” ha permesso a diversi proprietari di immobili e condomini di ristrutturare la loro abitazione o il loro edificio, beneficiando di un’agevolazione fiscale molto interessante. Allo stesso tempo, in questi 5 anni, si sono moltiplicate anche le richieste di risarcimento danni relative proprio ai lavori eseguiti per usufruire del superbonus 110%.

I motivi che hanno portato numerosi proprietari ad agire in giudizio sono principalmente legati alla perdita dell’agevolazione, ai lavori di ristrutturazione eseguiti solo in parte o non eseguiti affatto e a inadempienze da parte dell’impresa edile incaricata.

In questo articolo vediamo una breve panoramica del superbonus 110%, quando è possibile richiedere il risarcimento dei danni subiti e se il progettista ha diritto al compenso, in caso di blocco del cantiere.

Cantiere edile visto dall'alto. Una grande gru è al centro. Intorno molti operai e progettisti sono al lavoro.

Una breve panoramica sul superbonus 110%

Quello che segue è un quadro estremamente riassuntivo del superbonus, perché la misura è molto complessa e ha visto numerosi aggiornamenti nel tempo.

Il superbonus 110% è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D.L. del 19 maggio 2020, n. 34 (noto anche come Decreto Rilancio) e successive modifiche, allo scopo di:

  • incentivare i proprietari di immobili a realizzare manutenzioni edilizie straordinarie, di efficientamento energetico e antisismico
  • rilanciare il settore immobiliare, molto colpito dalla recessione economica 

Si trattava, infatti, di un’agevolazione fiscale che alzava al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico, antisismici, relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Una volta terminati i lavori e ottenuta l’asseverazione da parte del progettista, il committente – proprietario dell’immobile o condominio – poteva scegliere se:

  • detrarre le spese sostenute
  • optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto da parte del fornitore (sconto in fattura)
  • oppure cedere il proprio credito ad altri, fra cui le banche

Si parlava appunto di cessione del credito d’imposta, poi bloccata dal D.L n.11 del 16 febbraio 2023 a causa del suo impatto sulla tenuta dei conti pubblici. Ma cosa è accaduto nel frattempo? Molti proprietari e condomini non hanno mai potuto beneficiare dell’agevolazione o hanno dovuto restituire la somma detratta e i relativi interessi a causa di errori o mancanze dell’impresa o del progettista incaricato. Infatti, secondo la legge, il soggetto beneficiario dell’agevolazione è considerato il primo responsabile in caso di irregolarità.

Superbonus: rischi per il committente dei lavori e responsabilità dei fornitori

L’Agenzia delle Entrate effettua verifiche della sussistenza di tutti i requisiti che danno diritto alla detrazione di imposta. Laddove, da tali verifiche, emerga la mancanza dei requisiti, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, a cui si aggiungono gli interessi (previsti dall’art. 20 del d.P.R. n. 602/1973) e le sanzioni indicate all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

Il recupero viene effettuato nei confronti del beneficiario della detrazione non spettante. 

Oltre a questi possono essere chiamati a rispondere in solido (ai sensi e nei limiti dell’art. 121, comma 6, DL 34 2020) anche il fornitore che ha applicato lo sconto e i cessionari del credito, ma ciò solo a condizione che emerga il loro concorso nella violazione, con dolo o colpa grave.

Cosa si intende per dolo o colpa grave?

  • Una violazione è considerata dolosa quando viene commessa volontariamente. Un esempio potrebbe essere quello di richiesta di sconto in fattura per detrazioni superbonus a fronte di lavori mai effettuati nella realtà.
  • Si è di fronte a colpa grave in caso di violazioni madornali e grossolane. Per esempio quando per imperizia o negligenza viene violata una norma basilare di una disciplina.

Con il DL 11/2023 è stato introdotto, in particolare, il comma 6 bis. dell’art. 121 del DL 34/2020, che esclude, in caso di violazione colposa, la corresponsabilità del cessionario che dimostri di aver acquisito il credito di imposta e di essere possesso  documentazione relativa alle opere che hanno originato il credito d’imposta (per l’elenco della documentazione si rimanda direttamente al testo di legge).

Quali tutele sono previste invece per i committente?
Se l’impresa appaltatrice non rispetta le scadenze, a causa di ritardi non giustificati e provoca la perdita del superbonus, deve risarcirlo?

Vediamo alcuni casi recenti affrontati dalla giurisprudenza.  

Richiesta di risarcimento danni per lavori mai realizzati o realizzati solo in parte

Se l’impresa che esegue i lavori è inadempiente, il committente può, ai sensi dell’art. 1453 c.c., a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Nel caso del superbonus, data la novità della disciplina, la giurisprudenza ha iniziato a pronunciarsi in materia solo da poco, ma è già possibile ricostruire un quadro interpretativo, guardando ad alcune recenti sentenze.

Prendiamo tre casi in cui l’impresa appaltatrice è stata condannata al risarcimento del danno.

1) Risarcimento per lavori non ultimati e perdita dell’agevolazione

Nel primo caso, il committente ha agito in giudizio contro l’impresa che aveva eseguito i lavori perché, nonostante avesse pagato un acconto, questa non aveva rispettato i termini contrattuali previsti per l’ultimazione delle opere. Inoltre, aveva superato la scadenza del 30 settembre 2022 per il completamento di almeno il 30% delle opere, necessario per ottenere il superbonus 110%, causando al committente la perdita dell’agevolazione. 

Il giudice, accertato l’inadempimento contrattuale, ha condannato l’impresa a restituire le somme percepite a titolo di acconto (non avendo essa mai iniziato i lavori) e a risarcire il danno causato per la perdita dell’agevolazione, nella misura del 10% dell’importo dei lavori appaltati. 

Perché solo il 10%? Perché, secondo il tribunale, anche se l’impresa è stata inadempiente, il committente avrebbe comunque potuto presentare un’altra pratica edilizia (Tribunale di Frosinone, sentenza del 2 novembre 2023).

2) Risarcimento per lavori mai realizzati e perdita del superbonus

In un altro caso, l’impresa appaltatrice è stata ritenuta responsabile per aver vincolato contrattualmente il committente per più di 1 anno, con la prospettiva di poter beneficiare del superbonus 110%, ma senza fare nulla di quanto previsto dal contratto di appalto, impedendo al committente di usufruire delle agevolazioni.

L’accordo prevedeva che: l’appaltatore avrebbe curato tutti gli aspetti relativi alla realizzazione dell’opera (progettazione ed esecuzione), perché, come indicato dal contratto, ne aveva le capacità tecniche e finanziarie, e avrebbe eseguito i lavori e le asseverazioni entro le scadenze previste dalla legge per usufruire del superbonus 110%. Però nulla di tutto ciò era stato fatto: l’appaltatore non aveva curato la progettazione né eseguito le opere. Consapevole di essere inadempiente, aveva restituito l’anticipo di 2.500 euro al committente, invece, ha preferito agire in tribunale per stabilire l’ammontare del danno.

Vediamo i passaggi salienti della sentenza.

Il giudice ha stabilito che, se il committente avesse beneficiato del superbonus 110%, non avrebbe sostenuto alcun esborso e che, eseguendo gli stessi lavori senza agevolazione, avrebbe potuto godere solo di agevolazioni inferiori. Nel caso specifico, il bonus a cui avrebbe avuto accesso era il “bonus ristrutturazioni” che avrebbe generato un risparmio fiscale di poco meno della metà dell’ammontare dei lavori, in 10 anni.

Quindi, per stimare il danno subito, il giudice ha quantificato la differenza tra il valore dell’appalto e la detrazione di cui avrebbe potuto godere il committente con il bonus ristrutturazioni, condannando l’impresa a risarcire 55.829 euro (Tribunale di Pordenone, sentenza del 26 ottobre 2023).

3) Risarcimento per lavori non ultimati e perdita dell’efficientamento

Un terzo caso riguarda un committente che ha citato in giudizio l’appaltatore per non aver completato l’opera e in particolare per non aver fornito e installato l’impianto fotovoltaico.

Il contratto prevedeva la realizzazione di opere di efficientamento energetico, portate a termine in buona parte, ma che si sono interrotte con l’abbandono del cantiere da parte dell’impresa. Quindi, il committente si è rivolto al giudice perché i lavori venissero ultimati e il tribunale ha poi condannato l’azienda a concludere gli interventi non eseguiti e a pagare sia i danni legati al ritardo nell’esecuzione dei lavori, sia i maggiori costi sostenuti dal committente per le utenze, costi che non avrebbe sostenuto con l’impianto fotovoltaico (Tribunale di Pavia 20 ottobre 2023).

In questo caso, è importante aggiungere un elemento: l’impresa appaltatrice (una srl) è contumace, cioè non si è presentata in giudizio e non ha partecipato al procedimento in tribunale (Tribunale di Pavia 20 ottobre 2023). 

Non si tratta di un caso isolato.

Se l’impresa appaltatrice “sparisce”, è possibile ottenere il risarcimento del danno subito?

Al di là del caso appena illustrato, è importante tenere conto del fatto che la misura del superbonus ha attirato l’interesse di molti che, pur di accaparrarsi il lavoro, hanno costituito s.r.l. o s.r.l.s. senza avere le risorse e il patrimonio necessario per completare i lavori o, in alcuni casi, neanche per iniziarli.

Quindi, in queste situazioni, anche se l’azienda viene citata in giudizio e condannata dal giudice a risarcire il danno, sarà molto difficile che il committente riesca realmente a ottenere soddisfazione.

Il blocco dei cantieri ha causato diverse situazioni simili e non ha danneggiato solo i proprietari e i condomini. Anche i singoli progettisti si sono ritrovati – e si ritrovano – nella situazione di non poter ricevere il compenso per le prestazioni professionali rese.

Blocco dei cantieri e compenso di architetti, ingegneri e geometri

Nell’ambito dei lavori di efficientamento energetico, architetti, ingegneri e geometri hanno un ruolo fondamentale. Sono loro, infatti, a occuparsi degli studi di fattibilità, della progettazione e direzione dei lavori e, in alcuni casi, a ricoprire il ruolo di responsabili dei lavori.

Cosa accade quando il cantiere viene bloccato?
Hanno diritto comunque al pagamento?
E in quale misura?

Nel caso del superbonus, dovremo aspettare che la giurisprudenza si pronunci anche su questi temi, ma possiamo ricordare cosa prevede la legge quando il committente revoca l’incarico al professionista: in caso di recesso, il cliente deve rimborsare al professionista le spese sostenute e pagargli il compenso per l’opera svolta. L’ammontare da pagare dipende dalla presenza o meno di un contratto scritto.
Se c’è il contratto, come avviene nella maggior parte dei casi, committente e professionista si accordano sui servizi e sul relativo compenso, che costituirà la base per il calcolo di quanto dovuto. Se non c’è, ci si potrà basare sulle tariffe professionali. Infatti, i contratti di prestazione d’opera professionale sono validi anche se manca la forma scritta. Quindi, l’ingegnere, architetto o geometra avrà ugualmente diritto al compenso, che dovrà essere calcolato sulla base delle tariffe professionali (cosa non sempre semplice da attuare). Vi è poi, come ultima possibilità, il ricorso al giudice, quando le parti non hanno pattuito nulla e non esistono tariffe per quella professione. Dunque, per capire quale possibilità percorrere, è necessario valutare il caso specifico.

Consulenza legale in materia di superbonus e risarcimento danni 

Sono l’Avvocato Francesco Calcatelli. Mi occupo di diritto civile e penale.
Sono a disposizione di privati, professionisti e aziende coinvolti in questioni di diritto immobiliare, richieste di risarcimento danni per lavori legati al superbonus 110% o altri bonus edilizi.

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Ricevo su appuntamento in via De’ Gombruti n. 16 a Bologna, dal lunedì al venerdì. 

* L’articolo che hai appena letto ha uno scopo meramente divulgativo. Pertanto riporta il tema per sommi capi e con un linguaggio semplice. I termini tecnici sono infatti ridotti al minimo. Non sostituisce il parere di un legale né ha la pretesa di essere un contenuto a carattere scientifico.